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Associazioni sportive e società sportive

Associazioni sportive e società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata

La legge numero 289 del 2002 introduce in Italia un’importante novità in relazione forme giuridiche attraverso le quali è possibile svolgere l’attività sportiva dilettantistica. Accanto al consueto status di associazione, l'articolo 90 della legge 2002 prevede la forma della società di capitali, anche di natura cooperativa. Il nuovo soggetto, che prende il nome di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (SSD/SRL) ha caratteristiche eterogenee: pur conservando la sua natura di impresa commerciale dal punto di vista tributario, ha il dovere di mirare scopi non di lucro, rappresentati dallo svolgimento di un’attività sportiva dilettantistica. Essa gode di un importante impatto sociale e gode di agevolazioni in ambito tributario, sia per le imposte dirette che per quelle indirette. Scegliere se costituire un’associazione sportiva o una società sportiva modificherà soltanto il programma delle azioni da mettere in atto. Costituire una società sportiva dilettantistica comporterà, infatti, la realizzazione di importanti investimenti nella struttura organizzativa per i beni materiali e la limitazione della responsabilità di coloro che investono e promuovono l’attività conservando il potere di controllo sulle decisioni dell'organo volitivo. Dunque, la responsabilità sarebbe limitata all'Assemblea dei soci. Decade l'obbligo di inserire nello Statuto le norme sulla democraticità del rapporto associativo previste per le ASD e si applicano le norme previste dal Codice Civile.

Resta immutata l’applicazione delle seguenti norme tributarie agevolative: l'articolo 148 comma 3 del TUIR (DPR 917/1986) che prevede la non commercialità degli incassi per corrispettivi legati ad attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali “nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”; la possibilità di applicare la normativa della legge 398 del 1991: si tratta di una legge che prevede sia per l'imposizione diretta (IRES), assimilata alla diretta (IRAP) e indiretta (IVA) una tassazione forfetizzata adeguata. Essa toccherà i corrispettivi non inclusi nella definizione dell’articolo 148, ma esclude i ricavi provenienti da raccolte pubbliche di fondi e di quelli, per chi ha optato per la legge 398, relativi a due eventi annui aperti al pubblico sino a un massimo di poco superiore ai 50.000 euro. Pertanto, le Società sportive dilettantistiche devono rispettare nello statuto e nell'atto costitutivo i seguenti principi: gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre ASD o SSD, che svolgono un'attività sportiva simile; la carica di amministratore non può essere retribuita; il patrimonio va devoluto ai fini sportivi dopo lo scioglimento della società; l’obbligo di rispettare norme e direttive del CONI e della Federazione o del’Ente di promozione sportiva a cui si presta la propria adesione. La società sportiva dilettantistica deve obbligatoriamente iscriversi al Registro del CONI per poter godere di tutte le agevolazioni tributarie e a 60 giorni dalla costituzione, deve presentare in via telematica il modello Ent Associativi (EAS) presso l'Agenzia delle Entrate. Anche le ASD sono obbligate alla conservazione delle scritture previste per le società capitali dalle norme del Codice Civile. Per approfondimenti e chiarimenti su associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata è possibile contattare lo studio legale Vir Studium.